STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE THE INTERNATIONAL THEATER OF ITALY – ETS

Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE
1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), un’associazione senza scopo di lucro denominata “THE INTERNATIONAL THEATER OF ITALY” (d’ora in avanti l’Associazione).
1.2 A seguito dell’iscrizione nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo ETS.

Art. 2 – SEDE – DURATA – ADESIONE
2.1 L’Associazione ha sede in Roma, via Crescenzio 19. L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
2.2 La variazione di sede legale nell’ambito comunale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. 2.3 La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 3 — FINALITÀ E ATTIVITA’
3.1 L’Associazione non ha finalità di lucro, è apartitica ed apolitica e persegue, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di interesse generale nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso:
– l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i);
– l’organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);  l’educazione, l’istruzione e la formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
– la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lettera v dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
– la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
la radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lettera j dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore);
– gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore).
3.2 Per l’assolvimento del suo scopo l’ Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività:
– attività di promozione culturale-teatrale svolgendo, direttamente o delegando a soggetti terzi, i seguenti eventi culturali, elencati a titolo esemplificativo e non tassativo:
– spettacoli di prosa, musicals, serie di letture di poesie, drammaturgia e sceneggiature in via di sviluppo;
– organizzazione di corsi, stages e seminari di teatro, sceneggiatura, drammaturgia, recitazione e scenografia, condotti da docenti di Università e accademie internazionali di alto rilievo, nonchè da professionisti dello spettacolo di alta notorieta’;
– Organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, laboratori, workshops, soggiorni studio, mostre, cineforum e rassegne come strumenti di crescita e conoscenza per valorizzare la diffusione del cinema, del teatro e del linguaggio multimediale e come momento educativo e di incontro tra culture diverse;
– Organizzazione di attività formative e didattiche per favorire la crescita personale dell’individuo, aperte agli associati e non, presso la sede ed altri spazi pubblici, privati e università;
– Organizzazione e gestione di strutture, gestione di spazi espositivi e luoghi di incontro per la promozione delle attività dell’associazione;
– Partecipazione a bandi promossi da soggetti pubblici e privati per l’assegnazione di fondi o spazi ovvero per progetti in linea con gli scopi statutari nonché eventi di raccolta fondi;
– Sviluppo ed utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing list, social-forum, ideazione e gestione di siti e/o portali su internet per promuovere gli scopi statutari;
– Produzione di video, edizione di giornali, libri e dischi;
– programmazioni radiofoniche, televisive e cinematografiche anche volte a pubblicizzare gli eventi e le attività svolte dall’Associazione;
– Gestione di spazi aperti e non, sale di spettacolo, organizzazione e promozione d festival e manifestazioni culturali;
– ogni altra attività coerente con i fini dell’Associazione, anche mediante la partecipazione ad organismi, associazioni ed enti locali e nazionali aventi obiettivi, scopi o finalità analoghi.
3.3 L’Associazione può, inoltre, svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile.
3.4 Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni. Resta fermo che la qualifica di volontario è
incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.
3.5 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4 – SOCI
4.1 II numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
4.2 È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITA’ DI ADESIONE
5.1 Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione.
5.3 A persone che si sono distinte per particolari meriti è possibile attribuire la qualifica di ” Socio onorario”.
5.4 Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
5.5 La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
5.6 II Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
5.7 Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all’accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l’operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.
5.8 All’interno dell’Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI
6.1 I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell’Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto al voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi dell’Associazione stessa, nonché, se maggiore d’età, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
6.2 I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (ie.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI
7.1. I soci sono tenuti: a) all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi; b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra; c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI
8.1 La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.
8.2 Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
8.3 Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione.
8.4 In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: a) richiamo scritto; b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno; c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione.
8.5 Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.
8.6 Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
8.7 All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell’Associazione ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
8.8 Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
8.9 I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
8.10 Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.

Art. 9 —ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
♦ L’Assemblea dei Soci;
♦ Il Consiglio Direttivo;
♦ Il Presidente.
♦ Il Direttore Artistico
♦ l’Organo di Controllo
♦ il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Art. 10 —L’ASSEMBLEA DEI SOCI
10.1 L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione. All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. All’assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti: a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’associazione; c. approvare le linee generali del programma di attività dell’associazione; d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere; All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti: f. deliberare sullo scioglimento dell’associazione; g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.
10.2 L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.
10.3 Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 cod. civ. L’assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre asssociati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto. L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 22.2.
10.4 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

Art. 11 — IL CONSIGLIO DIRETTIVO
11.1 Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 7 consiglieri eletti dall’Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina. Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
11.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. 1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
11.3 II Consiglio Direttivo : a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci; b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; c. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere; f. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci; g. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
11.4 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 12 — IL PRESIDENTE
12.1 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
12.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
12.3 Il Presidente Onorario è designato dal Consiglio Direttivo ed è scelto tra le personalità italiane o straniere con particolari meriti in ambito artistico e culturale. La carica di Presidente Onorario non è compatibile con altre cariche in seno agli Organi dell’Associazione. Il Presidente Onorario può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 13 — IL SEGRETARIO
13.1 Il Segretario cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.

Art. 14 — IL TESORIERE
14.1 Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglip Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione – per l’approvazione – in Assemblea dei Soci.

Art. 15 — IL DIRETTORE ARTISTICO
15.1 Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto tra i Consiglieri o tra i soci o tra persone esterne. Dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinnovato. Il Direttore Artistico è direttamente responsabile della programmazione artistica di tutte le attività dell’Associazione . I suoi compiti sono: a) elaborare le linee guida della programmazione artistica, definendone gli obiettivi culturali. Per fare questo: – si confronta preventivamente con il Presidente e il Consiglio Direttivo per comprendere gli obiettivi dell’Associazione; – si confronta con il Presidente e si avvale del personale dell’Associazione per individuare i vincoli legati a risorse economiche, tempistiche, altre necessità, ecc. b) definisce le proposte di eventi e attività, avendo ben presente i target di pubblico da coinvolgere e gli obiettivi che ogni attività deve raggiungere; c) coinvolge gli artisti e fa da tramite con la struttura per la stipula dei contratti e la definizione degli aspetti logistici del progetto; d) in collaborazione con la struttura, supervisiona il buon andamento dell’attività; e) riferisce costantemente al Consiglio Direttivo in termini di raggiungimento dei risultati, punti di forza e criticità, nuove linee di sviluppo, ecc. f) è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo tutte le volte che quest’ultimo lo ritenga necessario o funzionale allo svolgimento della seduta; g) in accordo con il Consiglio Direttivo, nel corso dell’ultimo anno di mandato, si rende disponibile a occuparsi della programmazione artistica delle attività per i mesi successivi al termine dell’incarico, così da agevolare l’avvio del nuovo mandato di direzione artistica.
15.2. Nello svolgimento della propria attività, il Direttore Artistico è tenuto ad avere preventiva approvazione della sostenibilità economica delle sue proposte da parte del Presidente e a rispettarla in fase di realizzazione del progetto. Se nel rispetto dei punti di cui sopra, il Consiglio Direttivo si impegna a non interferire in alcun modo nelle scelte operate dal Direttore Artistico durante lo svolgimento dell’incarico.
15.3 Il Direttore Artistico viene nominato dal Consiglio Direttivo entro 4 mesi dalla propria elezione. Il Consiglio Direttivo decide di volta in volta se assegnare l’incarico di Direttore Artistico direttamente o se ricorrere a forme di selezione comparativa (es bando, avviso o altro). L’incarico di Direttore Artistico ha durata triennale e termina alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Se il Consiglio Direttivo non arrivasse a termine del mandato, il rapporto professionale con il Direttore Artistico è comunque garantito fino alla scadenza dei tre anni. Per assicurare il riallineamento delle due componenti (politica e artistica), il Consiglio Direttivo in carica affiderà successivamente un incarico di direzione artistica fino alla scadenza del proprio mandato, quindi per un periodo più breve.
15.4 Non è previsto uno stato di vacanza della figura del Direttore Artistico. Nel caso in cui questa si presenti, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare il Direttore Artistico che: – si intenderà allineato con il successivo mandato del Consiglio Direttivo se la sua nomina avviene nei 6 mesi precedenti le elezioni del Consiglio Direttivo, fatta salva la facoltà da parte dello stesso Consiglio Direttivo di interrompere il rapporto. Il Direttore artistico si intenderà nominato fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo se la sua nomina avviene prima dei 6 mesi precedenti le elezioni del Consiglio Direttivo.
15.5 L’Associazione intrattiene con il Direttore Artistico un rapporto di consulenza professionale, disciplinato tramite rapporto di lavoro autonomo per un corrispettivo annuo che viene deciso dal Consiglio Direttivo in fase di definizione dei criteri e delle modalità di nomina. Il Direttore Artistico può interrompere il rapporto di collaborazione con l’Associazione con un preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC. L’Associazione può interrompere il rapporto, con lo stesso preavviso e le stesse modalità, solo nel caso in cui la maggioranza del Consiglio Direttivo riconosca l’operato del Direttore Artistico come lesivo nei confronti dell’associazione o nel caso in cui venga meno il rispetto dei punti esplicitati nel presente artico.

Art. 16 – ORGANO DI CONTROLLO
16.1 L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
16.2 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore.
16.3 Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.
16.4 L’Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
16.5 L’Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta
causa dall’Assemblea.
16.6 I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c..
16.7 Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 17 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE
17.1 È rimessa all’Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri. Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell’Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, nominati dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
17.3 Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell’Associazione ai sensi dell’art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall’art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
17.4 Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
17.5 Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
17.6 Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermatili.
17.7 Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.

Art. 18 – GRATUITA’ DELLE CARICHE
Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 19 – INCOMPATIBILITA’ ED INELEGGIBILITA’
19.1 L’appartenenza agli Organi di direzione dell’Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell’Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l’Associazione.
19.2 Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.
19.3 Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.

Art. 20 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
20.1 I1 fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito: a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; b. eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio; c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: a. dai contributi annuali e straordinari degli associati; b. dai contributi dei privati; c. dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione; e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate a raggiungimento degli obiettivi istituzionali; h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i. Svolgimento di attività di fund raising; 1. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore; m. entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale.
20.2 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 21 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
21.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all’Associazione. I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
21.2 II bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo luglio al trenta giugno di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
21.3 Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 22 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
22.1 Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati. liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.